Art. 164 — Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare
Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a quattro anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva