Art. 169Distruzione o deterioramento di cose mobili militari

[1]Il militare, che, i fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

[2]Se il fatto e' commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare e' da due a cinque anni; e puo' estendersi fino a quindici anni, se dal fatto e' derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia piu' atto al servizio cui era destinato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art169 · fonte su Normattiva