Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - DETERIORAMENTO COLPOSO DI COSE MOBILI - PUNIBILITA' DEL FATTO ANCHE QUANDO SI TRATTI DI COSE DI "SCARSISSIMO VALORE ECONOMICO" - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, NEL DIRITTO PENALE COMUNE NON ESSENDO CONTEMPLATA UNA FORMA COLPOSA DEL REATO DI DANNEGGIAMENTO, ED, INOLTRE, ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO MILITARE ESSENDO NEL CASO APPRESTATA SOLO IN DIPENDENZA DELLA QUALIFICA, DI MILITARE O MENO, DEL SOGGETTO ATTIVO - QUESTIONE INVOLGENTE SCELTE SPETTANTI ESCLUSIVAMENTE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
La questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. di pace, indirizzata com'e' ad eliminare dal novero delle fattispecie punibili in essi catalogate, quella del "deterioramento" di cose mobili appartenenti all'amministrazione militare, allorche' commesso per colpa, involge all'evidenza, sotto diversi aspetti, (determinazione di sub-fattispecie equivalenti nell'ambito della stessa disposizione incriminatrice; sbilanciamento dell'equilibrio normativo, sia interno che esterno alla norma impugnata, che ne deriverebbe; molteplicita' dei criteri e parametri a cui rifarsi per stabilire lo "scarsissimo valore economico" delle cose deteriorate addotto quale elemento rafforzativo della formulata censura) nell'ambito di plurime soluzioni possibili - nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - scelte spettanti esclusivamente alla discrezionalita' legislativa. Inoltre, a parte che il dato obiettivo della tenuita' del danno trova riscontro nell'attenuante di cui all'art. 171, n. 2, citato codice, e che un uso attento della richiesta di procedimento, necessaria, a norma dell'art. 260, secondo comma, stesso codice, per la punibilita' del reato, consentirebbe di escludere dalla sfera del penalmente apprezzabile fattispecie di non effettiva offensivita', la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il giudice rimettente non e' coerente con il carattere plurioffensivo del reato , collocato nell'ambito dei reati contro il servizio militare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace). - Con riguardo a prospettazioni in parte coincidenti con quella della questione in oggetto , O. n. 216/1989 e S. n. 280/1987. red.: S.P.
sentenza 82/1994massima n. 20783 Riguarda ancheart. 170 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - DISTRUZIONE E DETERIORAMENTO COLPOSO DI COSE MOBILI APPARTENENTI ALL'A.M. - PENALIZZAZIONE ANCHE SE COMMESSI SU COSE DI SCARSO VALORE O PER MERA IMPERIZIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa nel giudizio "a quo".
Riguarda ancheart. 170 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - DANNEGGIAMENTO COLPOSO DI COSE MOBILI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE MILITARE - MANCATE DISTINZIONI - PENALIZZAZIONE DEL DANNEGGIAMENTO ANCHE SE COMMESSO SU COSE DI MINIMO VALORE O PER MERA IMPERIZIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre che non univoche, sono comunque tali da richiedere l'esercizio di poteri discrezionali spettanti esclusivamente al legislatore. - S. n. 280/1987.
Riguarda ancheart. 170 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
COSE, OPERE ED EFFETTI MILITARI - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO COLPOSO - PENA DETENTIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN. MIL. PACE, ARTT. 169 E 170. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 52.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che sia stata gia` dichiarata inammissibile, quando non vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 52 Cost. - degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari). - cfr. S. n. 280/1987.
Riguarda ancheart. 170 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - COSE OPERE ED EFFETTI MILITARI - DANNEGGIAMENTO COLPOSO - PENA - RECLUSIONE FINO A SEI MESI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nelle doglianze rivolte all'incriminazione e, in particolare, alla specie di pena, limitativa della liberta` personale, comminata per i danneggiamenti colposi di cose militari, non e` possibile individuare con certezza i veri termini del 'petitum' della questione sollevata, ostandovi sia la non univocita` delle argomentazioni addotte sia la conseguente diversificazione dei risultati che dai rispettivi sviluppi potrebbero conseguire; indeterminatezza cui non puo`, d'altro canto, ovviare l'univocita` formale del dispositivo delle ordinanze di rinvio, in quanto la (richiesta) declaratoria di illegittimita` dell'art. 170 cod.pen.mil.pace rappresenterebbe un drastico epilogo rispetto a quanto, in realta`, effettivamente voluto o ai piu` circoscritti obiettivi ravvisabili nella motivazione. E in quanto, inoltre, alcune delle soluzioni prospettate sembrerebbero richiedere l'esercizio di poteri discrezionali esclusivi del legislatore, la questione, tanto piu`, si palesa inammissibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 170 cod.pen.mil.pace, in relazione agli artt. 168 e 169, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma Cost.).
Riguarda ancheart. 168 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 170 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)