Art. 2203-ter c.o.m.
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In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri ed alla progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, e' determinato annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19.
Testo vigente dal 13 settembre 2016 al 7 luglio 2017 · versione 35 su Normattiva