Art. 2212-quater c.o.m. — Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri
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In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19, le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell'Arma dei carabinieri.
Testo vigente dal 13 settembre 2016 al 7 luglio 2017 · versione 35 su Normattiva