Art. 2212-septiesdecies c.o.m.
Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti
1. Al fine di assicurare la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2020 sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori, forestale degli ispettori e forestale dei periti. 2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 e' quello di maresciallo ordinario. 3. Per gli anni 2020 e 2021 e' autorizzata l'immissione nei ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unita' suddivise equamente per ogni annualita', cosi' ripartite:
- a)576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori;
- b)20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale degli ispettori;
- c)4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei periti. 4. Le unita' immesse sono considerate a tutti gli effetti in soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800. 5. La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma 1 non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 3 dell'articolo 800.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva