Art. 2212-ter c.o.m. — Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 2018 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →
Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lettera (( b))). L'entita' del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 17 novembre 2018 al 20 febbraio 2020 · versione 50 su Normattiva