Art. 2212-terdecies c.o.m.Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento

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Al fine di assicurare la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2017 e' istituito il ruolo straordinario a esaurimento. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e' quello di capitano. Fino all'anno 2021 e' autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unita' complessive suddivise in misura non superiore a 160 unita' annue, secondo modalita' stabilite dall'articolo 2212-quaterdecies. Le unita' da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono portate annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800 e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800. Le unita' soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo degli ispettori. L'entita' del graduale trasferimento delle dotazioni organiche e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 17 novembre 2018 · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2212terdecies · fonte su Normattiva