Art. 2214-sexies c.o.m.Costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e transito del personale

((Alla data del 1° gennaio 2027, e' costituito il Corpo unico della Sanita' militare.)) ((Alla stessa data, il personale proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri transita nei seguenti ruoli del Corpo unico della Sanita' militare:))

  • a)((gli allievi ufficiali dei ruoli normali dei Corpi sanitari delle Forze armate, frequentatori dei corsi presso le rispettive accademie, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, permanendo nello stesso istituto di formazione sino al completamento del relativo corso formativo;))
  • b)((gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, nonche' al comparto sanitario e psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2214-decies;))
  • c)((gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza;))
  • d)((i marescialli appartenenti alla specializzazione Sanita' del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, alla categoria servizio sanitario del ruolo marescialli della Marina militare e alla specialita' sanita' della categoria supporto del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo unico dei marescialli della Sanita' militare;))
  • e)((i sergenti e i graduati appartenenti alle professioni sanitarie e inquadrati nella specializzazione Sanita' dell'Esercito italiano e alla categoria servizio sanitario della Marina militare transitano nei rispettivi ruoli della Sanita' militare.)) ((Gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, abilitati alle professioni sanitarie e assegnati alle unita' organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, possono transitare a domanda nei corrispondenti ruoli del Corpo unico della Sanita' militare ai sensi dell'articolo 2214-octies.)) ((La comunicazione agli interessati del provvedimento di transito nel Corpo unico della Sanita' militare avviene mediante pubblicazione dello stesso sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

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con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2214sexies · fonte su Normattiva