Art. 2214-decies c.o.m.
(( (Rideterminazione dell'anzianita' assoluta degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare).)) ((All'atto del transito di cui all'articolo 2214-sexies, i gradi e le anzianita' assolute degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare provenienti dal ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, sono cosi' rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice:))
- a)((per i generali di brigata, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a un anno;))
- b)((per i colonnelli e i tenenti colonnelli, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a due anni;))
- c)((per i maggiori con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, computando una permanenza minima nel grado di maggiore pari a cinque anni.)) ((Ai fini delle rideterminazioni di cui al comma 1:))
- a)((per l'attribuzione del grado di tenente colonnello, l'avanzamento e' da ritenersi effettuato ad anzianita', secondo le modalita' di cui all'articolo 1055, e non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 1096;))
- b)((si computano:
- 1)le detrazioni di anzianita' adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
- 2)i giudizi di non idoneita' espressi in precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore ai sensi dell'articolo 1065;
- 3)le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.)) ((Gli ufficiali di cui al comma 1 sono iscritti nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare sulla base dell'anzianita' di grado rideterminata. A parita' di anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' determinato dall'articolo 2214-septies.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva