Art. 2214-decies c.o.m.

(( (Rideterminazione dell'anzianita' assoluta degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare).)) ((All'atto del transito di cui all'articolo 2214-sexies, i gradi e le anzianita' assolute degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare provenienti dal ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, sono cosi' rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice:))

  • a)((per i generali di brigata, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a un anno;))
  • b)((per i colonnelli e i tenenti colonnelli, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a due anni;))
  • c)((per i maggiori con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, computando una permanenza minima nel grado di maggiore pari a cinque anni.)) ((Ai fini delle rideterminazioni di cui al comma 1:))
  • a)((per l'attribuzione del grado di tenente colonnello, l'avanzamento e' da ritenersi effettuato ad anzianita', secondo le modalita' di cui all'articolo 1055, e non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 1096;))
  • b)((si computano:
  • 1)le detrazioni di anzianita' adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
  • 2)i giudizi di non idoneita' espressi in precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore ai sensi dell'articolo 1065;
  • 3)le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.)) ((Gli ufficiali di cui al comma 1 sono iscritti nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare sulla base dell'anzianita' di grado rideterminata. A parita' di anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' determinato dall'articolo 2214-septies.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2214decies · fonte su Normattiva