Art. 833-quinquies c.o.m.
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare
((A decorrere dal 1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le modalita' e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale.)) ((L'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati a mente del comma 1, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.)) ((L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 e' stabilito in base all'articolo 797, comma 3.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva