Art. 222 c.o.m. — Corsi di studio delle Accademie militari
I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva