Art. 222 c.o.m.Corsi di studio delle Accademie militari

I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art222 · fonte su Normattiva