Art. 227 c.o.m. — Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali
I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento. L'ammissione degli allievi presso le scuole sottufficiali si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I, IV e V del presente codice.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva