Art. 2234 c.o.m. — Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 18 aprile 2013. Leggi il testo vigente →
[1]Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1112, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano e' pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 18 aprile 2013 · versione 0 su Normattiva