parte VI — Avanzamento
- Art. 2232-bis — (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio)
- Art. 2233
- Art. 2233-bis — Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016)
- Art. 2233-ter — (Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri)
- Art. 2233-quater — Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali
- Art. 2233-quinquies — Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Sanità militare
- Art. 2233-sexies — (Regime transitorio per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali)
- Art. 2233-septies — Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali della Sanità militare
- Art. 2233-octies
- Art. 2233-novies
- Art. 2233-decies
- Art. 2233-undecies
- Art. 2233-duodecies
- Art. 2233-terdecies
- Art. 2234 — Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
- Art. 2235 — (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare)
- Art. 2236 — Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano
- Art. 2236-bis — Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina
- Art. 2237 — Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Marina militare
- Art. 2238 — Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani di corvetta
- Art. 2238-bis — (Commissione superiore d'avanzamento della Marina Militare)
- Art. 2238-ter — Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea
- Art. 2239 — Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare
- Art. 2240 — Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare
- Art. 2241 — Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento
- Art. 2242 — Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli a esaurimento in servizio permanente
- Art. 2242-bis — (Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)
- Art. 2243 — (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri)
- Art. 2243-bis — Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)
- Art. 2243-ter — Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)
- Art. 2243-quater — Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri)
- Art. 2243-quinquies — (Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri)
- Art. 2243-sexies — Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2244 — Regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2245
- Art. 2246 — Ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli a esaurimento dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2247 — Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri provenienti dalla Polizia di Stato
- Art. 2247-bis — Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2247-ter — Elementi di giudizio per l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2247-quater — (Nomina del Vice Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri)
- Art. 2247-quinquies — Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2247-sexies — (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri)
- Art. 2247-septies — Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2247-octies — Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2247-novies — (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri)
- Art. 2247-decies — (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri)
- Art. 2247-undecies — Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2247-duodecies — Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2248 — Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2248-bis — Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2248-ter — (Disposizioni transitorie per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)
- Art. 2249 — Ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2250 — Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento
- Art. 2250-bis — (Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare)
- Art. 2250-ter — Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione)
- Art. 2250-quater — Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2250-quinquies — (Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare)
- Art. 2251 — (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016)
- Art. 2251-bis
- Art. 2251-ter — Disposizioni transitorie per l'attribuzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare , dell'Aeronautica militare e della Sanità militare
- Art. 2251-quater
- Art. 2251-quinquies — Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti
- Art. 2251-sexies — (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario, maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)
- Art. 2251-septies — (Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti)
- Art. 2252 — Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore
- Art. 2252-bis — Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo
- Art. 2252-ter — Rivalutazione del personale giudicato non idoneo all'avanzamento
- Art. 2253 — Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente
- Art. 2253-bis — Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto
- Art. 2253-ter — Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale
- Art. 2253-quater — Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri
- Art. 2253-quinquies — Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale
- Art. 2253-sexies — (Promozione al grado di appuntato scelto)
- Art. 2253-septies — Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale
- Art. 2253-octies — (Concorso per il personale in servizio presso il centro addestramento musicale)
- Art. 2254 — Cause impeditive
- Art. 2254-bis — Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
- Art. 2254-ter
- Art. 2254-quater — Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
- Art. 2255
- Art. 2255-bis
- Art. 2255-ter
- Art. 2256 — Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare