Art. 2238-ter c.o.m.
Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea
In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno ((2033)), la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e' fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.
Testo vigente dal 28 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva