Art. 2238-ter c.o.m.Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea

In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno ((2033)), la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e' fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.

Testo vigente dal 28 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2238ter · fonte su Normattiva