Art. 2243-quinquies c.o.m. — Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri
Le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui al comma 1 e comunque non oltre l'anno 2050, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, la commissione ordinaria di cui all'articolo 1045 e' integrata da un colonnello del ruolo speciale a esaurimento, se presente in ruolo.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva