Art. 2250-quater c.o.m. — Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2211-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'articolo 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente ordine:
- a)ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione;
- b)ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione;
- c)ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo;
- d)ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno ((2033)), le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva