Art. 2248-ter c.o.m. — Disposizioni transitorie per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
In relazione alle esigenze connesse con il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonche' al necessario adeguamento della relativa consistenza organica, fermo restando i volumi di cui all'articolo 800, fino alla data del 31 dicembre 2032, la tabella 4 puo' essere aggiornata con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva