Art. 2251-septies c.o.m.
Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti
Il personale appartenente al ruolo dei musicisti, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, e' incluso in una aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento. Per il personale che alla data del 1° gennaio 2020 riveste il grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521 e 1522, ai fini dell'avanzamento al grado superiore e' computata la parte eccedente di anzianita' maturata nei precedenti gradi. Il personale che ha maturato l'anzianita' prevista per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale e' incluso in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva