Art. 2251-ter c.o.m.
Disposizioni transitorie per l'attribuzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare , dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare
138 Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio, in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non e' stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonche' i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1056, comma 2. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. Per la composizione delle aliquote di valutazione fino all'anno 2037, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:
- a)8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
- b)7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
- c)6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- d)5 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
- e)4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
- f)3 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;
- g)4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;
- h)6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis, comma 6;
- i)6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianita' nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva