Art. 1278 c.o.m. — Periodi minimi di permanenza nel grado
Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, e' stabilito in:
- a)((7)) anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;
- b)8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in:
- a)2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
- b)((6)) anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva