Art. 2254-quater c.o.m. — Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
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Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita', e' attribuito con le seguenti modalita':
- a)per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a sergente maggiore capo;
- b)per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;
- c)per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;
- d)per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva