Art. 2255-ter c.o.m.
[1](Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) ai ((primi graduati)) e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
[2]1. I ((primi graduati)) e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) ha decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) sono rispettivamente:
- a)7 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
- b)6 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- c)5 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
- d)4 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);
- e)5 anni per i ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d). 2-bis. Ai ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-ter. I ((primi graduati, e gradi corrispondenti,)) esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica ((di graduato aiutante o di sottocapo aiutante)) e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 2-quater. Per il conferimento delle qualifiche ((di graduato aiutante e di sottocapo aiutante)) per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i ((primi graduati)) e gradi corrispondenti, sotto elencati:
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