Art. 2264-bis c.o.m. — Limiti per la costituzione della posizione assicurativa
Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva