Art. 2267 c.o.m.Abrogazione per nuova regolamentazione della materia

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Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2267 · fonte su Normattiva