Art. 232 c.o.m. — Patrimonio indisponibile della Difesa
Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva