Art. 58

Le foreste di proprieta' dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione. Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalita' per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati. I beni immobili situati nella Regione che non sono proprieta' di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art58 · fonte su Normattiva