Art. 249 c.o.m.
Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa
I rifugi alpini, gia' appartenenti a cittadini, a societa' e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtu' dell'articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che puo' concederli in esercizio a cittadini italiani e a societa' ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative - operative del Ministero della difesa. Dei rifugi alpini di proprieta' privata puo' essere disposta l'espropriazione dall'autorita' militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva