Art. 25 c.o.m.Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 30 settembre 2021. Leggi il testo vigente →

Il Capo di stato maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il Capo di stato maggiore della difesa:

  • a)dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui e' l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
  • b)e' gerarchicamente sovraordinato:
  • 1)ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
  • 2)al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
  • 3)al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate;
  • c)svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianita', di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 30 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art25 · fonte su Normattiva