Art. 251 c.o.m.Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato ((e i Corpi armati dello Stato)). ((Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono quattro giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.)) ((La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 25.)) Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Testo vigente dal 26 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art251 · fonte su Normattiva