Art. 256 c.o.m. — Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi
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Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 255, in conformita' alla presente sezione e alle leggi regionali:
- a)i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
- b)i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
- c)le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d)lo Stato. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 255 e' richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, le competenze in materia di tutela paesistica, nonche' le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 255 ne danno comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva