Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - LIBERALIZZAZIONE CON CADUCAZIONE DI PROCEDIMENTI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ATTUALMENTE PREVISTI, NONCHE' DELLE CONNESSE FATTISPECIE INCRIMINATRICI - ESIGENZA DI SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA NON E' MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE E PER CUI E' GIUSTIFICATO L'IMPEGNO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'I.V.G. NEL RISPETTO DEL DIRITTO DEL CONCEPITO ALLA VITA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIBILITA' DI UN 'REFERENDUM' DIRETTO CONTRO LEGGI ORDINARIE MA A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione della l. 22 maggio 1987 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) - avente ad oggetto il seguente quesito: <<Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6, lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7, comma primo, limitatamente alle parole: "del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente", e comma secondo ("Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'art. 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale."); 8; 9, comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto, limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonche' alle parole:"secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonche' alle parole: "di cui all'art. 8", e comma terzo, limitatamente alle parole: "dal secondo comma dell'articolo 5 e"; 11, comma primo ("L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna."); 12; 13; 14; 15, comma secondo, limitatamente alle parole: "e 5"; 19, comma primo ("Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni."), comma secondo ("La donna e' punita con la multa fino a lire 100.000."), comma terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7", comma quinto ("Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.") e comma settimo ("Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma"); 22, comma terzo ("Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.") della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?>>. - in quanto - posto, da un lato, che non sono abrogabili disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, tra le quali vanno annoverate quelle la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione; e, dall'altro, che la richiesta referendaria e' formulata, attraverso un ritaglio del testo vigente, in modo tale da dare all'abrogazione il senso palese di una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale (e non solo di una irrilevanza penale) dell'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, riconducendo tale vicenda ad un regime di totale libera disponibilita' da parte della singola gestante, anche in ordine alla sorte degli interessi costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti - cio' che la Costituzione (artt. 2 e 31, comma 2) non consente di toccare mediante l'abrogazione, sia pure parziale, della l. n. 194 del 1978 e' quel nucleo di disposizioni che attengono alla protezione della vita del concepito quando non siano presenti esigenze di salute o di vita della madre, nonche' quel complesso di disposizioni che attengono alla protezione della donna gestante: della donna adulta come della donna minore d'eta', della donna in condizioni di gravidanza infratrimestrale come della donna in condizioni di gravidanza piu' avanzata. - S. nn. 27/1975, 16/1978, 26/1981, 196/1987, 1146/1988; ord. nn. 463/1988, 76/1996. red.: S. Di Palma
sentenza 35/1997massima n. 23114 Riguarda ancheart. 7 Legge sull’abortoart. 19 Legge sull’abortoart. 10 Legge sull’abortoart. 9 Legge sull’abortoart. 22 Legge sull’abortoe altri 8
ABORTO ED INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - REGIME DELL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA INFRATRIMESTRALE DETTATO CON RIGUARDO AI FATTI COMMESSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 194/1978 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA DEL CONCEPITO - EFFETTI DELLA EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSORGENZA DI NUOVA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata sotto il profilo che l'apposito regime dell'interruzione infratrimestrale della gravidanza dettato dalle norme censurate con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978 violerebbe i precetti costituzionali dai quali si assume tutelato il diritto alla vita del concepito, in quanto, come gia' affermato, l'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe l'estensione al caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 194 del 1978, per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, determinando cosi' l'insorgenza di una nuova norma incriminatrice la cui produzione e' riservata al legislatore. - S. n. 108/1981.
sentenza 44/1982massima n. 14528 Riguarda ancheart. 22 Legge sull’abortoart. 4 Legge sull’abortoart. 5 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - REGIME DELLA INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA INFRATRIMESTRALE DETTATO CON RIGUARDO AI FATTI COMMESSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 194 DEL 1978 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA DEL CONCEPITO - QUESTIONI IN PARTE IRRILEVANTI E IN PARTE PRODUCENTI, IN CASO DI ACCOGLIMENTO, L'INSORGENZA DI NUOVA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 Cost., degli artt. 4, 5, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernenti il trattamento penale degli aborti imfratrimestrali, in quanto, con riguardo agli artt. 5 e 8, ultimo comma, va rilevato che difetta il requisito della rilevanza non essendo la norma censurata applicabile al caso di specie, mentre con riguardo agli artt. 4 e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, va rilevato che l'eventuale pronuncia di accoglimento implicherebbe l'estensione al caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 194/1978 per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi, cosi' determinando la insorgenza di una fattispecie incriminatrice la cui produzione e' riservata al legislatore. - S. n. 108/1981.
sentenza 45/1982massima n. 14529 Riguarda ancheart. 4 Legge sull’abortoart. 5 Legge sull’abortoart. 22 Legge sull’abortoart. 6-letta legge 194/1978
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - NORMATIVA ATTUALE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad un inconferente richiamo alle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari sul disegno della legge in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento all'art. 30 Cost., nella parte in cui prevede che la gestante minore degli anni 18 possa ottenere il provvedimento di autorizzazione all'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di cio' sia a conoscenza chi esercita la potesta' sulla minore stessa. Al riguardo v. Sent. n. 109/1981.
sentenza 47/1982massima n. 14531 Riguarda ancheart. 12 Legge sull’abortoart. 20 Legge sull’abortoart. 13 Legge sull’abortoart. 11 Legge sull’abortoart. 6 Legge sull’abortoart. 21 Legge sull’abortoe altri 7
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - REATO DI ABORTO COLPOSO - SANZIONI - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - ENTRO I PRIMI TRE MESI DI GESTAZIONE - AMMISSIBILITA' - IPOTESI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - EVIDENTE INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - EVIDENTE INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando e` evidente che non sussiste la sua rilevanza nel giudizio a quo. Nella specie il giudice a quo aveva impugnato le norme relative al reato di aborto colposo ed ai casi ed alle modalita` di interruzione volontaria della gravidanza quando, procedendosi contro ignoti, non erano state nemmeno identificate le donne su cui sarebbero stati compiuti gli atti abortivi, ne` delineati gli estremi oggettivi dei comportamenti delineati. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, 6 lett. a), 8, 12, 17 e 19 legge 22 maggio 1978, n. 194).
Riguarda ancheart. 4 Legge sull’abortoart. 6-letta legge 194/1978art. 5 Legge sull’abortoart. 17 Legge sull’abortoart. 19 Legge sull’abortoart. 12 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - ENTRO I PRIMI TRE MESI DI GESTAZIONE - AMMISSIBILITA' - IPOTESI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITTA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ART. 25, SECONDO COMMA, COST. - PRONUNCIA DA CUI DERIVINO EFFETTI SFAVOREVOLI PER L'IMPUTATO NEL GIUDIZIO A QUO - PRECLUSIONE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RISULTATO CUI MIRAVA IL GIUDICE A QUO - IRRAGIUNGIBILITA' - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ETEROGENEITA' DELLA FATTISPECIE RISPETTO ALLA NORMA IMPUGNATA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 25, secondo comma, Cost. preclude alla Corte ogni decisione dalla quale discendano effetti sfavorevoli per l'imputato nel giudizio a quo. E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando il suo accoglimento non condurrebbe, comunque, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, al risultato in vista del quale la questione e` stata sollevata (nella specie, la declaratoria di incostituzionalita` avrebbe comportato una pronunzia di condanna dell'imputato mentre la questione era stata sollevata al fine di pronunciare una sentenza di assoluzione). E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando la norma impugnata sia estranea alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., degli artt. 5, 8 e 19, primo, secondo e sesto comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).
Riguarda ancheart. 5 Legge sull’abortoart. 19 Legge sull’aborto