Art. 260 c.o.m.Competenze del Ministero degli affari esteri

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Nei limiti delle risorse destinate a tali finalita', il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

  • a)la partecipazione degli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 255;
  • b)la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;
  • c)la cooperazione di amministrazioni dello Stato, universita', enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art260 · fonte su Normattiva