Art. 3
[1]Testo unico-art. 3
[2]PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 MAGGIO 1975, N. 327 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 agosto 1982, n. 604
4La L. 25 agosto 1982, n. 604, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Il contingente del personale di cui agli articoli 3 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successiva modificazione, e 12 della legge 3 marzo 1971, n. 153, da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e' elevato da 50 a 100 unita'".
Testo vigente dal 9 settembre 1982, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva