Art. 261 c.o.m. — Competenze delle regioni
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[1]Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:
- a)promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 256, comma 1, svolti da privati ed enti locali, tenendo conto delle priorita' e assicurando la conformita' ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 258, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attivita' formative e didattiche;
- b)possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);
- c)disciplinano con legge l'attivita' della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 263 e 264. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalita' della presente sezione nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi delle leggi vigenti.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva