Art. 264 c.o.m. — Sanzioni
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Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 255, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 256, comma 3, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 2.582,00 a euro 25.823,00. Se dagli interventi indicati al comma 1 deriva la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 516,00 a euro 25.823,00. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 263 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 516,00.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva