Art. 314 c.o.m. — Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari
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Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si esprime entro trenta giorni. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa' di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, ((3-ter)) e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita' previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalita' del fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa.
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 15 agosto 2012 · versione 9 su Normattiva