Art. 318 c.o.m.Requisizioni nell'interesse della Difesa

Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessita' pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprieta' privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento. Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel titolo VIII del presente libro, secondo l'oggetto della requisizione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art318 · fonte su Normattiva