Art. 318 c.o.m. — Requisizioni nell'interesse della Difesa
Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessita' pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprieta' privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento. Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel titolo VIII del presente libro, secondo l'oggetto della requisizione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva