Art. 319 c.o.m. — Acquisti a seguito di confisca
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalita' istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva