Art. 344 c.o.m.
Vigilanza
Sui beni immobili, comprese le grotte e cavita' sotterranee, l'autorita' militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorita' militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprieta' e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva