Art. 342 c.o.m.Condizioni e ambito dell'autorizzazione

L'autorita' militare su istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio. L'autorizzazione e' subordinata alla condizione - da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitu' - che l'interessato resta obbligato a effettuare a ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo 343. Per i boschi amministrati da enti pubblici, dichiarati militarmente importanti, sono sottoposti al preventivo esame e approvazione delle autorita' militari i relativi programmi di gestione. Nei centri urbani, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorita' militare, purche' per detti centri urbani esista strumento urbanistico gia' approvato nel suo complesso dall'autorita' militare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art342 · fonte su Normattiva