Art. 344 c.o.m.Vigilanza

Sui beni immobili, comprese le grotte e cavita' sotterranee, l'autorita' militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorita' militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprieta' e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art344 · fonte su Normattiva