Art. 350 c.o.m. — Sanzioni
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Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorita' competenti sono punite con l'ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi piu' gravi, con l'arresto fino a sei mesi. Inoltre l'autorita' militare puo' disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva