Art. 52 — Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. 47
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105
47Il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera p)) che "all'articolo 52, comma 1, dopo le parole «euro 2.582» sono aggiunte le seguenti: «e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni»".
Testo vigente dal 13 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva