Art. 353 c.o.m. — Disciplina edilizia delle opere del Ministero della difesa
Fermo quanto disposto dall'articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applica l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del genio militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva