Art. 368 c.o.m. — Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale
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Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale. 2.Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005, se cio' si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva