Art. 376 c.o.m.
Persone esenti dalla requisizione di servizi
Sono esenti dalla requisizione di servizi:
- a)i minori di eta';
- b)le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni;
- c)coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto;
- d)ogni altra persona che e' esentata per particolari disposizioni di legge.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva