Art. 376 c.o.m.Persone esenti dalla requisizione di servizi

Sono esenti dalla requisizione di servizi:

  • a)i minori di eta';
  • b)le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni;
  • c)coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto;
  • d)ogni altra persona che e' esentata per particolari disposizioni di legge.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art376 · fonte su Normattiva