Art. 378 c.o.m.
Cose immobili
Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione:
- a)alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell'articolo 817 del codice civile;
- b)alle cose di cui all'articolo 812, comma 2 del codice civile. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne e' stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva